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Curiosità
Novità in materia fiscale
1) D.P.C.M. 31 maggio 2007 – proroga dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi Mod. Unico 2007
Nei prossimi giorni dovrebbe essere approvato il decreto sopra riportato (fermo a Palazzo Chigi dal 31 maggio u.s.) che dispone la proroga dei termini di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi Mod.Unico 2007 (anno 2006) al 1 ottobre 2007 per tutti i contribuenti (persone fisiche e giuridiche) aventi redditi di impresa, di partecipazione o di lavoro autonomo. Attualmente le scadenze sono le seguenti: 10 settembre per Unico SC/ENC, 25 settembre per gli altri modelli.
2) D.P.C.M. 14 giugno 2007 – proroga dei termini di versamento delle imposte dirette
Il decreto sopra riportato ha prorogato al 8 agosto 2007 i termini di versamento della prima o unica rata di imposte dirette Irpef-Irap-Ires (con pagamento dello 0,40%) per tutti i soggetti aventi partita Iva assoggettati agli studi di settore e per i soggetti non titolari di partita Iva aventi redditi da partecipazione.
3) D.M. 25 maggio 2007 – marche da bollo telematiche
A decorrere dal prossimo 1 settembre 2007, a seguito della dichiarazione di fuori corso, le vecchie marche da bollo non telematiche in lire, lire-euro o in euro non avranno più alcun valore e non saranno pertanto più utilizzabili. Rimarranno invece (per il momento) ancora utilizzabili i foglietti e le marche per cambiali.
4) Decisione Consiglio Unione Europea del 18 giugno 2007 - Trattamento ai fini Iva delle spese inerenti alle autovetture aziendali o di professionisti
A decorrere dal 27 giugno 2007 e fino al 31 dicembre 2010 sulle fatture di acquisto di beni (autovetture) e servizi (carburanti e lubrificanti, noleggi, leasing, pedaggi autostradali, parcheggi, manutenzioni e riparazioni, ecc..) sarà possibile recuperare in detrazione l’Iva fino ad un massimo del 40%. La disposizione si applica a tutti i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone o beni con massa non superiore a 3,5 tonnellate e con un massimo di nove posti a sedere. Sono esclusi dalla normativa le auto degli agenti e dei rappresentanti di commercio, nonché quelle utilizzate da taxista, scuole guida, società di leasing o di noleggio.
5) D.L. 2 luglio 2007 n. 81 - manovra tributaria estiva - Trattamento ai fini delle imposte dirette delle spese inerenti alle autovetture aziendali o di professionisti
Un emendamento al decreto (approvato con fiducia alla Camera) ripristina la deducibilità ai fini Irpef ed Ires dei costi delle autovetture aziendali, come segue:
- Auto assegnate in benefit ai dipendenti: per l’anno 2007 deducibilità al 90%, senza limiti di costo per ammortamenti e leasing; retroattivamente per l’anno 2006 (da ricalcolare nel modello Unico 2008 per l’esercizio 2007) deducibilità al 65% senza limiti di costo per ammortamenti e leasing;
- Auto ad uso aziendale: per l’anno 2007 deducibilità al 40%, con il limite di €.18.076 per ammortamenti e leasing; retroattivamente per l’anno 2006 (da ricalcolare nel modello Unico 2008 per l’esercizio 2007) deducibilità al 20% %, con il limite di € 18.076 per ammortamenti e leasing;
- Auto dei professionisti: per l’anno 2007 deducibilità al 40%, con il limite di € 18.076 per ammortamenti e leasing; retroattivamente per l’anno 2006 (da ricalcolare nel modello Unico 2008 per l’esercizio 2007) deducibilità al 30% %, con il limite di € 18.076 per ammortamenti e leasing;
- Auto di agenti e rappresentanti: : per gli anni 2006 e 2007 deducibilità al 80%, con il limite di € 25.823 per ammortamenti e leasing.
6) D.L. 2 luglio 2007 n. 81 - manovra tributaria estiva - Elenchi telematici clienti e fornitori
Un emendamento al decreto esclude dall’invio telematico, per il solo anno 2006, tutti i contribuenti (imprese, ditte individuali e professionisti) in contabilità semplificata, nonché le associazioni di volontariato e promozione sociale e le Onlus. Il termine per gli altri soggetti rimane quello del 15 ottobre 2007 (o il 15 novembre 2007 per i contribuenti aventi volumi d’affari inferiori a € 309.874,14 per attività di servizi e ad € 516.456,90 per le altre attività).
7) D.M. 4 luglio 2007 – Studi di settore
Il decreto stabilisce che la congruità si ottiene raggiungendo alternativamente il ricavo minimo che tiene conto dei nuovi indicatori di normalità economica (introdotti quest’anno) o, se superiore, il ricavo puntuale senza l’impatto degli indicatori suddetti.
8) D.L. 2 luglio 2007 n. 81 - manovra tributaria estiva – Studi di settore
Il decreto emendato depotenzia gli indicatori di normalità economica; è infatti stabilito che essi hanno valenza di mera presunzione semplice; i contribuenti non in linea con gli stessi non sono pertanto soggetti ad accertamenti automatici e spetta all’ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati.